Sez. L, Sentenza n. 849 del 30/01/1988 (Rv. 457241 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA - RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI - RESPONSABILITÀ DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO O DELLE REGIONI MERIDIONALI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ENTI CON FINALITÀ DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA - RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI - RESPONSABILITÀ DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO O DELLE REGIONI MERIDIONALI - ESCLUSIONE.*
Gli enti con finalità di natura sociale ed educativa, finanziati originariamente dalla cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 20 legge 26 giugno 1965 n. 717 e poi dalle regioni meridionali, a questa subentrate in forza e nei limiti della legge 6 ottobre 1971 n. 853, sono i soli responsabili per l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei confronti dei propri dipendenti con la stipulazione dei rispettivi contratti di lavoro, sicché a questi ultimi non compete alcun diritto verso l'ente finanziatore, sia per la loro qualità di terzi rispetto al rapporto di finanziamento, sia perché lo stesso non intacca l'autonomia giuridica e funzionale dell'ente finanziato, datore di lavoro. Nè l'ente finanziatore può essere chiamato in garanzia, stante l'eterogeneità della sua obbligazione rispetto a quelle dell'ente finanziato (nella specie: l'ente ACLI istruzione professionale Puglia) nei confronti dei suoi dipendenti. (V 7358/86, mass n 449414; (Conf 3724/81, mass n 414363).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)