Sez. L, Sentenza n. 3724 del 09/06/1981 (Rv. 414363 - 01)
AGRICOLTURA - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - ENTI CON FINALITA DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA FINANZIATI ORIGINARIAMENTE DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E POI DALLE REGIONI MERIDIONALI - OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI - RESPONSABILITA DEI SOLI ENTI PREDETTI - DIRITTI DEI DIPENDENTI VERSO L'ENTE FINANZIATORE - INSUSSISTENZA.*
AGRICOLTURA - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - ENTI CON FINALITA DI NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA FINANZIATI ORIGINARIAMENTE DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO E POI DALLE REGIONI MERIDIONALI - OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI - RESPONSABILITA DEI SOLI ENTI PREDETTI - DIRITTI DEI DIPENDENTI VERSO L'ENTE FINANZIATORE - INSUSSISTENZA.*
Gli enti con finalita di natura sociale ed educativa, finanziati originariamente dalla cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art 20 della legge 26 giugno 1965 n 717, e poi dalle regioni meridionali, a questa subentrate in forza e nei limiti della legge 6 ottobre 1971 n 853, sono i soli responsabili per l'adempimento delle obbligazioni da essi assunte nei confronti dei propri dipendenti, con la stipulazione dei rispettivi contratti di lavoro, sicche a questi ultimi non compete alcun diritto verso l'indicato ente finanziatore, sia per la loro qualita di terzi rispetto al rapporto di finanziamento, sia perche lo stesso non intacca l'autonomia giuridica e funzionale dell'ente finanziato, datore di lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)