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Sez. 3, Sentenza n. 3447 del 08/02/1984 Ud. (dep. 14/04/1984) Rv. 163700 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - VALUTA IN TRANSITO - NON RESIDENTE - DICHIARAZIONE SU MODELLO V.2 - NECESSITÀ - MANCATA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZE PENALI.*
Stato
decisa il 1984-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163700-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - VALUTA IN TRANSITO - NON RESIDENTE - DICHIARAZIONE SU MODELLO V.2 - NECESSITÀ - MANCATA DICHIARAZIONE - CONSEGUENZE PENALI.*

In tema di valuta in transito, è consentito al non residente di importare e riesportare la valuta che intende introdurre nel territorio con l'Obbligo, però, di indicare, all'atto del suo ingresso in Italia, la specie e la quantità nella apposita dichiarazione di possesso di valuta e titoli (mod. V.2); in Mancanza di tale dichiarazione - o di altra prova che giustifichi il possesso e la legittima esportazione - si applicano le norme penali in materia, le quali interessano "chiunque", senza alcuna distinzione e, quindi, anche i non residenti. (V mass n 160418; (V mass n 152736; (Conf mass n 148723; (Conf mass n 152730; (Conf mass n 152729).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)