Sez. 3, Sentenza n. 4153 del 24/03/1981 Ud. (dep. 06/05/1981) Rv. 148723 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - NON RESIDENTE - INTRODUZIONE DI VALUTA NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPORTAZIONE - CONDIZIONI DI LICEITA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - NON RESIDENTE - INTRODUZIONE DI VALUTA NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPORTAZIONE - CONDIZIONI DI LICEITA.*
A norma delle leggi valutarie e consentito al non residente di importare e riesportare la valuta che intende introdurre nel territorio italiano per uso personale, con l'Obbligo di specificarne la specie e la quantita nella dichiarazione di possesso di valuta e titoli (modello V due), che ha lo scopo di consentire il controllo sulla residua valuta riesportata. Mancando tale dichiarazione che giustifichi il possesso e la legittima esportazione, si applicano le norme penali in materia, che si rivolgono a 'chiunquè, senza alcuna distinzione, e quindi anche ai non residenti. (V mass n 146650; (Conf mass n 146649; (Conf mass n 146648).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 786, Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)