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Sez. 3, Sentenza n. 2710 del 18/12/1981 Ud. (dep. 11/03/1982) Rv. 152729 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - NON RESIDENTE - INTRODUZIONE DI VALUTA NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPORTAZIONE - CONDIZIONI DI LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1981-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152729-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - NON RESIDENTE - INTRODUZIONE DI VALUTA NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPORTAZIONE - CONDIZIONI DI LICEITÀ.*

Ai fini dell'esclusione del reato di esportazione di valuta, il cittadino non residente è legittimato ad importare e a riesportare la valuta che ha con sè per uso personale entrando in territorio italiano, ma ha l'Obbligo di specificarne la specie e la quantità nella dichiarazione di possesso di valuta e titoli (denominata modello V 2). (Conf mass n 148723).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)