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Sez. 3, Sentenza n. 5795 del 22/05/1993 (Rv. 482470 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Pigioni, fitti, corrispettivi di locazioni | Oneri condominiali ex art. 9 della legge n. 392 del 1978 - Diritto del locatore al rimborso - Prescrizione - Termine ex art. 6 della legge n. 841 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482470-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Pigioni, fitti, corrispettivi di locazioni

Il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone si prescrive nel termine di due anni indicato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1973 n. 841 per il diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, perché tale norma, anche se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli immobili ad uso di abitazione, introduce una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948 n. 3 cod. civ. che risponde ad una esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392, senza che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato articolo 6, che trascende il regime vincolistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)