Sez. 3, Sentenza n. 11260 del 28/10/1995 (Rv. 494441 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE | Spese per erogazioni dei servizi ex art. 19 lett. d) del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Credito degli istituti autonomi delle case popolari - Prescrizione biennale ex art. 6 ultima parte della legge n. 841 del 1973 - Applicazione generale a tutti i contratti di locazione di immobili urbani.
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE
È soggetto a prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 6 ultima parte della legge n. 841 del 1973, da ritenersi tuttora vigente e di applicazione generale a tutti i contratti di locazione di immobili urbani, il credito degli istituti autonomi delle case popolari, relativo al recupero delle spese per erogazione dei servizi, rientranti nella previsione di cui all'art. 19 lett. d) del d.P.R. n. 1035 del 1972, qualora il calcolo delle dette spese e dei relativi conguagli venga effettuato in relazione ad ogni singolo edificio e rispecchi i servizi effettivamente resi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 3, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)