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Sez. 5, Sentenza n. 5377 del 04/04/2012 (Rv. 622215 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Rifiuti da imballaggi terziari - Regime giuridico applicabile - Disciplina dei rifiuti speciali ex art. 62 d.lgs. n. 507 del 1993 - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622215-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari, nel regime applicabile "ratione temporis" fino all'abrogazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per effetto dell'art. 264 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti solidi urbani, ma ad essi si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, con la conseguenza che sono escluse dalla superficie imponibile quelle sole parti dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, il contribuente provi si formino esclusivamente rifiuti speciali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 38, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 43, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)