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Sez. 1, Sentenza n. 3875 del 30/03/2000 (Rv. 535197 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE | Domanda di revocazione di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione dichiarativa della improcedibilità di un ricorso - Esposizione dei fatti di causa ed indicazione dei motivi già esposti nel ricorso dichiarato improcedibile - Necessità - Riferimento al contenuto del ricorso dichiarato improcedibile - Ammissibilità - Esclusione - Deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda - Carattere strumentale di tale adempimento rispetto al primo - Configurabilità - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535197-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE

Nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso, la omessa, sommaria esposizione dei fatti in causa e la omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile determinano la inammissibilità del ricorso. Esse, infatti, comportano la preclusione di ogni decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione, non potendosi supplire a tali mancanze con il riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. cod. proc. civ., con un richiamo che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza. Strumentale, poi, rispetto a tale adempimento è quello, sanzionato con l'improcedibilità, ex art. 369, n. 4, cod. proc. civ., che impone al ricorrente di depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, non potendo, in linea di massima, valutarsi la fondatezza dei motivi di ricorso senza procedere al riscontro degli atti e documenti posti a fondamento delle ragioni addotte contro la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)