Sez. 5, Ordinanza n. 12188 del 19/08/2003 (Rv. 566015 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE | Deposito di atti - Dei documenti della fase di legittimità che dette luogo alla sentenza da revocare - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE
In tema di giudizio di revocazione, il rinvio operato dall'art. 391 - bis cod. proc. civ. alle norme contenute negli artt. 365 e ss. cod. proc. civ., comporta, nel caso in cui al ricorso finalizzato alla revocazione della sentenza di cassazione non sia stato allegato dalla parte il fascicolo del giudizio svoltosi nella fase di legittimità, la sanzione processuale della improcedibilità solo se i documenti richiamati siano indispensabili per giudicare sulla fondatezza della censura (In applicazione di tale principio la Corte, nel caso esaminato, ha escluso tale conclusione perché i termini della questione, posti con chiarezza dal ricorso per revocazione, trovavano precisi riscontri documentali nella sola sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)