Sez. 1, Sentenza n. 3682 del 14/04/1999 (Rv. 525352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE | Domanda di revocazione di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione dichiarativa dell'improcedibilità di un ricorso - Esposizione dei fatti di causa ed indicazione dei motivi già esposti nel ricorso dichiarato improcedibile - Necessità - Riferimento al contenuto del ricorso dichiarato improcedibile - Ammissibilità- Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE
Nel caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione la quale abbia dichiarato l'improcedibilità di un ricorso ad essa presentato, l'omessa, sommaria, esposizione dei fatti di causa e l'omessa indicazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso già dichiarato improcedibile si rendono insuperabili, in quanto esse precludono qualsiasi decisione nella fase rescissoria del giudizio che dovesse seguire all'eventuale accoglimento della domanda di revocazione. Tali mancanze, infatti, non possono essere supplite dal riferimento al ricorso per cassazione originariamente proposto e poi dichiarato improcedibile, ostandovi il disposto dell'art. 391 bis cod. proc. civ., a norma del quale l'impugnazione per revocazione delle sentenze di Cassazione si propone con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti cod. proc. civ., con un richiamo - pertanto - che impone il rispetto delle medesime forme richieste per il ricorso originario per Cassazione e l'applicazione delle medesime sanzioni previste per la loro inosservanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)