Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 26/04/1969 (Rv. 340084 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - NOZIONE - NEGOZIO ILLEGALE - DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - NOZIONE - NEGOZIO ILLEGALE - DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - ESCLUSIONE.*
Agli effetti dell'art.1417 cod.civ. il negozio dissimulato deve ritenersi illecito solo quando esso persegua interessi che l'ordinamento reprime, e non anche quando esso sia semplicemente 'illegalè, cioe violi presunzioni che il privato ha l'Onere di osservare ai fini della validita del negozio stesso. (nella specie e stata esclusa la illiceita di una donazione nulla per difetto di Forma).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)