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Sez. 2, Sentenza n. 1361 del 26/04/1969 (Rv. 340084 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - NOZIONE - NEGOZIO ILLEGALE - DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340084-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - ILLICEITA DEL NEGOZIO DISSIMULATO - NOZIONE - NEGOZIO ILLEGALE - DONAZIONE NULLA PER DIFETTO DI FORMA - ESCLUSIONE.*

Agli effetti dell'art.1417 cod.civ. il negozio dissimulato deve ritenersi illecito solo quando esso persegua interessi che l'ordinamento reprime, e non anche quando esso sia semplicemente 'illegalè, cioe violi presunzioni che il privato ha l'Onere di osservare ai fini della validita del negozio stesso. (nella specie e stata esclusa la illiceita di una donazione nulla per difetto di Forma).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)