Sez. 2, Sentenza n. 1535 del 11/02/2000 (Rv. 533743 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Illiceità del negozio dissimulato - Nozione - Inosservanza di prescrizioni per la validità - Esclusione - Donazione nulla per difetto di forma - Limitazioni alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Agli effetti dell'art. 1417 cod.civ., l'illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime. Consegue che è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioè l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)