Sez. 3, Sentenza n. 1635 del 14/02/1987 (Rv. 451040 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - CUSTODIA DELLE COSE - PRESTITO SU PEGNO CON ISTITUTO DI CREDITO - SOTTRAZIONE DEL PEGNO A SEGUITO DI RAPINA - ESONERO DELL'ISTITUTO DALLA RESPONSABILITÀ DI DEPOSITARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ADOZIONE DI MISURE IDONEE - PROVA - ONERE DELL'ISTITUTO.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - CUSTODIA DELLE COSE - PRESTITO SU PEGNO CON ISTITUTO DI CREDITO - SOTTRAZIONE DEL PEGNO A SEGUITO DI RAPINA - ESONERO DELL'ISTITUTO DALLA RESPONSABILITÀ DI DEPOSITARIO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ADOZIONE DI MISURE IDONEE - PROVA - ONERE DELL'ISTITUTO.*
Nel contratto di prestito su pegno con istituto di credito all'uopo autorizzato, la sottrazione del pegno medesimo a seguito di rapina non vale di per sè ad esonerare detto istituto dalla sua responsabilità di depositario, sotto il profilo della ricorrenza di caso fortuito o forza maggiore (art. 45 del R.d. 25 maggio 1939 n. 1279), occorrendo che esso provi il diligente adempimento dei propri doveri di custode, e, quindi, l'adozione di ogni misura idonea, in relazione alla situazione concreta, a scoraggiare fatti delittuosi, ancorché caratterizzati da violenza sulle persone (ad esempio, porte blindate, doppie chiavi, circuiti televisivi, allarmi), poiché l'eventuale inosservanza di tali doveri può integrare causa concorrente del verificarsi di quell'evento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2785, Cod. Civ. art. 2790, Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)