Sez. L, Sentenza n. 5354 del 13/04/2002 (Rv. 553714 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischio "improprio" (non intrinsecamente collegato alla prestazione lavorativa) - Attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni - Rilevanza - Conseguenze - Incidenti verificatisi in occasione di spostamenti spaziali all'interno o all'esterno del luogo di lavoro - Indennizzabilità - Limiti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
L'occasione di lavoro che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro, è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio cosiddetto improprio, il quale cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. In particolare, l'occasione di lavoro è configurabile in ogni caso di incidente occorso al lavoratore durante gli spostamenti spaziali - interni o esterni al luogo di lavoro - che siano funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo. (Fattispecie relativa a lavoratrice scivolata mentre camminava sul pavimento della cucina dello stabilimento industriale nel quale lavorava, per svolgere le mansioni cui era addetta).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)