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Sez. L, Sentenza n. 15765 del 09/11/2002 (Rv. 558371 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischio generico connesso allo spostamento spaziale - Insufficienza - Rischio specifico connesso alle mansioni svolte - Necessità - Rischio connesso ad attività accessorie - Indennizzabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558371-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorre l'occasione di lavoro - costituente requisito di indennizzabilità dell'infortunio - solo quando esista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente, ai fini dell'indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, o anche il rischio insito in attività accessorie, qualora queste siano immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento di quelle mansioni, e quindi funzionalmente collegato all'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)