Sez. 2, Sentenza n. 26984 del 02/12/2013 (Rv. 629487 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - IN GENERE | Condizioni - Prova del potere di fatto sulla cosa - Sufficienza - Allegazione della mera detenzione - Onere della prova del deducente - Mancato assolvimento - Conseguenze - Prova della "possessio ad usucapionem" - Configurabilità - Fattispecie.
POSSESSO - EFFETTI - IN GENERE
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem". (Nella specie, in applicazione del principio affermato, la S.C. ha riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, ponendo perciò a carico del convenuto l'onere di dimostrare la mera detenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)