diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20617 del 31/08/2017 (Rv. 645223 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Specifici doveri di informazione da parte dell’intermediario - Violazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645223-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)