Sez. 3 - , Sentenza n. 9977 del 21/11/2019 Cc. (dep. 13/03/2020) Rv. 278423 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Attività ispettive o di vigilanza - Inosservanza delle disposizioni del codice di rito richiamate dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. –Conseguenze – Inutilizzabilità – Condizioni.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
La violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)