Sez. F, Sentenza n. 38393 del 27/07/2010 Ud. (dep. 29/10/2010) Rv. 248911 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Art. 220 - Violazione - Conseguenze - Nullità - Deduzione - Regime.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE
Integra la nullità d'ordine generale di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. l'acquisizione, nel corso di attività ispettive o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, relative alla fase delle indagini preliminari. (La Corte ha precisato che la nullità deve, pertanto, essere eccepita prima della pronuncia del provvedimento che conclude l'udienza preliminare, ovvero, se questa udienza manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)