Sez. 3, Sentenza n. 6594 del 26/10/2016 Cc. (dep. 13/02/2017) Rv. 269299 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Attività ispettive o di vigilanza - Indizi di reato - Osservanza delle disposizioni del codice a cui l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. rimanda - Necessità.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
La violazione dell'art. 220 disp.att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i ricorrenti non avevano indicato né dedotto le violazioni codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)