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Sez. 1, Sentenza n. 18236 del 22/08/2006 (Rv. 591609 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Giudizio di Cassazione - Estinzione per tardiva rinnovazione della notificazione del ricorso - Effetti - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Inammissibilità del successivo analogo ricorso proposto avverso la medesima sentenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591609-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

Anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge per impugnare, la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione emessa, a norma degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ., per inosservanza del termine di rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, rende inammissibile un ulteriore, analogo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, in virtù del generale principio della consumazione del diritto di impugnazione (dettato per il giudizio di cassazione) dall'art. 387 cod. proc. civ. e della parallela norma di cui all'art. 358 cod. proc. civ. (dettata per il giudizio di appello), da ritenersi applicabile anche nel caso di dichiarazione di estinzione del processo, la quale determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in base all'art. 338 cod. proc. civ., norma che esprime un principio di carattere generale, valido anche per il giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)