diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23625 del 06/11/2006 (Rv. 596212 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | - Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Sentenza - Assoggettabilità ad appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596212-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

La sentenza non definitiva di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo (nel caso, per pretesa inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione eseguito impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio della "de cuius", una volta trascorso l'anno dal decesso dell'originara convenuta) è impugnabile con l'appello, trattandosi di provvedimento le cui statuizioni non possono essere revocate o modificate con la sentenza definitiva, sicché, dovendo ricondursi alla previsione di cui all'art. 279, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., pur non definendo il giudizio, essa ha natura decisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)