Sez. 5, Sentenza n. 2534 del 20/02/2003 (Rv. 560588 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Giudizio di Cassazione - Estinzione per rinunzia - Effetti - Passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Configurabilità - Accordo transattivo intervenuto tra le parti al di fuori del processo e non fatto valere al suo interno - Effetto impeditivo del passaggio in giudicato della sentenza impugnata - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del procedimento e questa, ai sensi dell'art. 338 cod. proc. civ. - il quale esprime un principio di carattere generale valido anche per il giudizio di cassazione, - comporta l'effetto automatico del passaggio in giudicato della sentenza impugnata; né impedisce (in tutto o in parte) detto effetto la conciliazione della controversia intervenuta tra le parti al di fuori del procedimento e non fatta valere al suo interno, atteso che tale efficacia parzialmente o totalmente impeditiva è attribuita dal citato art. 338 cod. proc. civ. soltanto ai "provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)