diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 21716 del 08/10/2020 (Rv. 659324 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Perimento dell'edificio condominiale - Conseguenze - Comunione dell'area - Ricostruzione dell'edificio - Ricostituzione automatica del condominio - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659324-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

Il perimento, totale o per una parte che rappresenti i tre quarti dell'edificio condominiale, determina l'estinzione del condominio per mancanza dell'oggetto, in quanto viene meno il rapporto di servizio tra le parti comuni, mentre permane tra gli ex condomini soltanto una comunione "pro indiviso" dell'area di risulta, potendo la condominialità essere ripristinata solo in caso di ricostruzione dell'edificio in modo del tutto conforme al precedente. Ne consegue che, in caso di ricostruzione difforme, la nuova costruzione sarà soggetta esclusivamente alla disciplina dell'accessione e la sua proprietà apparterrà ai comproprietari dell'area di risulta in proporzione delle rispettive quote, ripristinandosi il condominio solo allorché i comunisti individuino gli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un'operazione negoziale che assume la portata di una vera e propria divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)