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Sez. 1, Sentenza n. 11201 del 16/12/1996 (Rv. 501341 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Perimento dell'edificio condominiale - Conseguenze - Comunione dell'area - Ricostruzione dell'edificio - Ricostituzione automatica del condominio - Esclusione - Accessione - Comunione anche dell'edificio - Scioglimento della comunione - Atto divisionale - Necessità - Conseguenze - Nascita di nuovo condominio.
Stato
decisa il 1996-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501341-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

La distruzione di un edificio fa venir meno il diritto esclusivo dei diversi proprietari sui singoli appartamenti; e dunque sopravvive solo la comunione di proprietà dell'area. Ove - poi - si proceda alla ricostruzione sull'area, non si forma un condominio, ma una comunione sull'edificio realizzato. Il condominio nasce solo quando i comunisti individuano gli appartamenti di proprietà esclusiva di ciascuno di essi, con un'operazione negoziale che assume la portata di una vera e propria divisione, la quale andrà - pertanto - soggetta ad imposta proporzionale di registro e ad I.N.V.I.M..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)