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Sez. 1, Sentenza n. 1543 del 23/02/1999 (Rv. 523557 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) | Distruzione totale dell'edificio - Effetti - Comunione sul suolo -Permanenza - Conseguenze - Ricostruzione del fabbricato in modo conforme a quello preesistente - Ripristino del condominio - Ricostruzione in maniera difforme - Soggezione alla disciplina dell'accessione - Effetti - Deroga ai predetti principi - Requisito della forma scritta " ad substantiam ".
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523557-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI)

Nella ipotesi di perimento di un edificio in condominio, quest'ultimo viene meno, e permane soltanto la comunione sul suolo, con la conseguenza che, ove il fabbricato venga ricostruito in maniera conforme a quello preesistente, il condominio stesso si ripristina, mentre, qualora esso venga ricostruito in maniera difforme, il condominio non rinasce, e quanto edificato costituisce, invece, un'opera realizzata su suolo comune, come tale soggetta alla disciplina dell'accessione, e, quindi, da attribuire secondo le quote originarie ai comproprietari del suolo. La deroga a tali principi richiede 2 ad substantiam " la forma scritta ai sensi dell'art. 1350 cod.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1128, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)