Sez. 3, Sentenza n. 35078 del 23/09/2002 Cc. (dep. 18/10/2002) Rv. 222563 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Giuoco di abilità e giuoco d'azzardo - Previsioni di cui all'art. 110 TULPS - Apparecchi di abilità fisica, mentale e strategica - Individuazione - Autonomia con la previsione di cui all'art. 721 c.p.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Con la modifica dell'art. 110 TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) operata con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta introdotta una ulteriore categoria di apparecchi di abilità nei quali il giocatore può esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con costo contenuto della partita, non superiore ad un euro, e la possibilità di erogare, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi, non convertibili, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, così ribadendosi la autonomia delle nozioni di giuoco di abilità e d'azzardo della norma di cui all'art. 110 citato rispetto a quella dell'art. 721 cod. pen. (Cfr. Cass. Sez. III c.c. 3/10/2002 n. 1184, dep. 18/11/2002 in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)