Sez. 3, Sentenza n. 295 del 27/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226833 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Nuove disposizioni di cui alla Legge n. 326 del 2003 - Apparecchi per il gioco d'azzardo, da trattenimento o da gioco di abilità, per il gioco lecito - Individuazione.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
In tema di installazione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, a seguito delle modifiche operate dall'art. 39 della legge 24 novembre 2003 n. 326 all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), si considerano per il gioco d'azzardo: a) quelli che hanno insita la scommessa o b) che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro o in natura o c) vincite di valore superiore ai limiti fissati dal comma sesto del citato T.U. Gli apparecchi leciti da trattenimento e da gioco d'abilità risultano: a) quelli in cui gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio e che si attivano con l'introduzione di moneta metallica con costo non superiore a 50 centesimi, e con durata della partita compresa tra 7 e 13 secondi, con potenziale distribuzione di vincite in danaro non superiori a 50 euro erogate immediatamente dalla macchina in moneta. Gli apparecchi per il gioco lecito: a) quelli che parimenti si attivano con l'introduzione di moneta non superiore a 50 centesimi, con preponderanza degli elementi di abilità o trattenimento, ma che non possono consentire il prolungamento della partita (se non sino al 1 maggio 2004); b) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con moneta metallica massima di 1 euro e che distribuiscono direttamente ed immediatamente premi consistenti in piccola oggettistica, non convertibili e con valore non superiore a venti volte il costo della partita; c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica e che non distribuiscono premi, con costo non superiore a 50 cent. e durata variabile in relazione all'abilità del giocatore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)