Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10152 del 18/05/2015 (Rv. 635577 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Esenzione decennale dalle imposte dirette, ex art. 8 della legge n. 614 del 1966, e dall'ILOR ex art. 30 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Requisito del limite degli investimenti - Persistenza nel corso del decennio - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD
In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell'esenzione decennale dalle imposte dirette (nella specie ILOR), prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese artigiane e le nuove e medie imprese industriali nelle zone depresse dell'Italia centrale e settentrionale, il requisito del limite degli investimenti non solo deve sussistere al momento iniziale della concessione del beneficio, ma deve persistere nel corso del decennio, implicando altrimenti la cessazione "ex nunc" dell'esenzione attesa la natura soggettiva dell'agevolazione, rivolta a perseguire obiettivi di incentivazione di imprese piccole e medie, che, in quanto inerente a tributi regolati su base annuale, deve essere correlata, anche per i suoi presupposti, a ciascun periodo di imposta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30, Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 614 art. 17, Legge 06/08/1967 num. 690
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)