Sez. 5, Sentenza n. 11461 del 25/05/2011 (Rv. 618077 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Agevolazioni ex art. 8 della l. n. 614 del 1966 - Trasferimento da zona non depressa - Spettanza del beneficio - Condizioni - Creazione di nuova realtà aziendale al momento del trasferimento - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD
In tema di agevolazioni tributarie, al fine di accertare la spettanza del beneficio accordato dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (richiamato dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) alle imprese artigiane e industriali operanti nelle zone del centro - nord riconosciute depresse, ad una società che, costituita in altro luogo, si sia successivamente trasferita in zona depressa, occorre verificare se al momento del trasferimento si crei, in detta zona, una realtà aziendale da potersi qualificare come nuova (nel senso, cioè, non di una mera trasposizione da un luogo ad un altro della pregressa attività), in quanto il momento rilevante per la verifica della ricorrenza dei requisiti dell'ammissione al beneficio è quello della decorrenza iniziale dell'agevolazione, fermo restando la necessità della persistenza degli stessi nel corso del decennio, pena, in caso contrario, la cessazione "ex nunc" delle agevolazioni medesime.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)