Sez. 1 - , Sentenza n. 13759 del 18/05/2023 (Rv. 667906 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione c.d. complementare - Allegazione del radicamento e integrazione in Italia - Sussistenza - Deduzioni del richiedente su recisione dei legami col Paese d’origine o sulle condizioni politico-sociali dello stesso - Necessità - Esclusione - Accertamento sul punto del giudice di merito - Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione cd. complementare, l'onere di allegazione del richiedente ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)