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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666259-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia).

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)