Sez. 2, Sentenza n. 3346 del 19/11/1971 (Rv. 354856 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI E LIMITI.*
Il regolamento delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui e devoluta anche la valutazione della entita della soccombenza in rapporto all'esito finale della lite, essendo l'ammissibilita del Sindacato della Corte suprema circoscritta alla avvenuta violazione del principio secondo cui non puo essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice stesso l'apprezzamento sulla opportunita di una compensazione, totale o parziale, delle spese medesime. Tale insindacabilita puo trovare un ulteriore limite solo qualora il giudice, nello specificare i motivi per la decisa compensazione, enunci proposizioni illogiche o erronee. (V 200'71, mass n 349606; 2603'70, mass n 348993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)