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Sez. 1, Sentenza n. 200 del 27/01/1971 (Rv. 349606 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONI CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349606-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONI CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Agli effetti della ripartizione dell'Onere delle spese processuali, la soccombenza costituisce un criterio obbiettivo che va riferito allo esito della lite. La pronuncia sulle spese e censurabile in Cassazione per violazione di legge solo se le spese siano state poste a carico totale o parziale della parte totalmente vittoriosa. Detta insindacabilita trova un limite se il giudice, nello specificare i giusti motivi di compensazione, enunci proposizioni illogiche od erronee.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)