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Sez. 1, Sentenza n. 5136 del 11/04/2002 (Rv. 553642 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Termine breve - Decorrenza - Dalla notificazione ad istanza di parte - Necessità - Comunicazione integrale della sentenza da parte della cancelleria - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553642-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI

Nelle cause di opposizione allo stato passivo, il termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 99, quinto comma, legge fall., decorre - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di detta disposizione -, non dalla comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere, ma dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, la quale soltanto ha la capacità di esprimere la volontà di porre fine al processo mettendo in moto i termini per l'impugnazione, sia nei confronti del notificato, sia nei confronti del notificante; in mancanza, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)