Sez. 6, Sentenza n. 42062 del 13/09/2017 Cc. (dep. 15/09/2017) Rv. 271333 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Ricorso personale dell'interessato - Inammissibilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
E inammissibile il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'interessato avverso la sentenza che dispone la consegna a seguito di mandato di arresto europeo, in quanto il regime delle impugnazioni previsto dall'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 va integrato mediante il rinvio alla disciplina generale del giudizio di legittimità, come risultante a seguito delle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dall'art. 1, commi 54 e 55, legge 23 giugno 2017, n. 103. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)