Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018) Rv. 272010 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova formulazione degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento - Inammissibilità dell'impugnazione presentata dalla parte personalmente - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)