Sez. 6 - , Sentenza n. 42385 del 17/09/2019 Cc. (dep. 15/10/2019) Rv. 277208 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione - Avvocato non cassazionista - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO
In tema di impugnazioni, la conversione in ricorso per cassazione dell'istanza (nella specie, di correzione di errore materiale) presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)