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Sez. 2, Sentenza n. 1320 del 25/02/1980 (Rv. 404842 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - CAUSE RIUNITE PER RAGIONI DI OPPORTUNITA - AUTONOMIA ED INDIVIDUALITA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1980-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404842-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - CAUSE RIUNITE PER RAGIONI DI OPPORTUNITA - AUTONOMIA ED INDIVIDUALITA - PERSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO.*

Il principio che due cause riunite per ragioni di opportunita conservano la loro autonomia ed individualita, non intaccate affatto dal provvedimento di riunione, deve essere tenuto presente anche ai fini dell'indagine sull'integrita del contraddittorio, la quale va, quindi, condotta in modo autonomo rispetto ai due giudizi, considerando cioe la natura e le esigenze specifiche di ciascuno di essi. (V 402/79, mass n 396516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)