Sez. L, Sentenza n. 13790 del 07/11/2001 (Rv. 550070 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di Cassazione - Cassazione con rinvio - Omesso esame di eccezioni o atti dipendente da errore di fatto - Libera riesaminabilità delle eccezioni da parte del giudice di rinvio - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. avverso la sentenza con cui la decisione di merito viene cassata con rinvio ogniqualvolta l'errore revocatorio denunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni e tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice di rinvio (nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso con cui si lamentava errore di fatto - consistito nel ritenere tardivo il controricorso - da cui era derivato l'omesso esame di questo, in quanto il medesimo conteneva mere tesi difensive riguardanti la qualificazione di un rapporto di lavoro, l'indagine relativa al quale era stata rimessa al giudice di rinvio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)