diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20393 del 12/10/2015 (Rv. 637491 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di cassazione - Cassazione con rinvio - Ricorso per revocazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637491-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

È inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)