Sez. 5, Sentenza n. 11452 del 23/05/2014 (Rv. 630988 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione IRPEG - Termine di presentazione - Entro un mese dall'approvazione del bilancio - Approvazione del bilancio in data successiva al termine di quattro mesi dalla chiusura ma nei sei mesi stabiliti dall'atto costitutivo per particolari esigenze - Conseguenze - Violazione del termine per la presentazione della dichiarazione IRPEG - Esclusione - Condizioni.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE
In tema di IRPEG, ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis") - che stabilisce il termine di "un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto" per la presentazione della relativa dichiarazione ovvero, se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, l'ulteriore termine di un mese da tali scadenze - occorre avere riguardo all'art. 2634, secondo comma, cod. civ. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), secondo il quale l'assemblea ordinaria, unico organo competente all'approvazione del bilancio e del rendiconto, "deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale", salvo che l'atto costitutivo non preveda un termine maggiore (non superiore in ogni caso a sei mesi) quando particolari esigenze lo richiedono, senza che queste ultime debbano essere indicate nell'atto costitutivo. Ne consegue che per verificare la tempestività della presentazione della suddetta dichiarazione, e, quindi, la legittimità dell'eventuale approvazione del bilancio oltre il termine di quattro mesi (ma entro i sei), è sufficiente che l'Amministrazione finanziaria verifichi se, nel verbale dell'assemblea, il ritardo della convocazione sia giustificato con il richiamo delle esigenze che hanno determinato il superamento del termine ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2634 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)