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Sez. 5, Sentenza n. 23983 del 24/09/2008 (Rv. 605511 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE | Dichiarazione IRPEG - Termine di presentazione - Entro un mese dall'approvazione del bilancio - Approvazione del bilancio in data successiva al termine di quattro mesi dalla chiusura ma nei sei mesi stabiliti dall'atto costitutivo per particolari esigenze - Conseguenze - Violazione del termine per la presentazione della dichiarazione IRPEG - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605511-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973 - che, per la presentazione della dichiarazione IRPEG, stabilisce il termine di "un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto" e, se il bilancio non è stato approvato nel termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo, "entro un mese dalla scadenza del termine stesso" - occorre fare riferimento all'art. 2364, secondo comma, cod. civ. (nel teso vigente "ratione temporis"), che prevede che l'assemblea ordinaria (unico organo competente all'approvazione del bilancio e del rendiconto) "deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale" e che "l'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono", senza che queste ultime debbano essere indicate nell'atto costitutivo o costituire oggetto di una apposita delibera, essendo sufficiente che nel verbale dell'assemblea il ritardo risulti giustificato con il richiamo della previsione del medesimo atto costitutivo ovvero che gli amministratori invochino tale previsione per giustificare la ritardata convocazione dell'assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2428, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2004 num. 310 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)