Sez. 5, Sentenza n. 2874 del 07/02/2013 (Rv. 625844 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE | Dichiarazione IRAP - Termine di presentazione - Entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto - Approvazione del bilancio in seconda convocazione - Conseguente dichiarazione IRAP nel mese - Legittimità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE
Ai fini dell'accertamento della violazione di cui all'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che, per la presentazione della dichiarazione IRAP, stabilisce (nel testo "ratione temporis" applicabile) il termine di "un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto" e, se il bilancio non è stato approvato nel termine fissato dalla legge o dall'atto costitutivo, "un mese dalla scadenza del termine stesso", occorre fare riferimento all'art. 2364, secondo comma, cod. civ., il quale, nel testo vigente prima della riforma del diritto societario, prevede che l'assemblea ordinaria, unico organo competente all'approvazione del bilancio o del rendiconto, "deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale" e che "l'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono". Poiché, peraltro, l'approvazione del bilancio di esercizio può legittimamente avvenire in seconda convocazione, in tale ipotesi il termine di un mese per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data di effettiva approvazione del bilancio, pur se successiva al termine legale o statutario. (Principio enunciato con riferimento alla mancata approvazione entro il termine ordinario, in quanto la prima convocazione era andata deserta ed il bilancio era stato approvato in seconda convocazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2369, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)