Sez. 2, Sentenza n. 5231 del 26/05/1998 (Rv. 515830 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Committente - Rifiuto o subordinazione all'eliminazione dei vizi dell'opera - Legittimità - Condizioni - Art. 1460 cod. civ.- Applicazione secondo buona fede - Necessità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE
La disciplina stabilita dall'art. 1665 cod. civ. per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e pertanto il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)