Sez. 2, Sentenza n. 5869 del 13/03/2007 (Rv. 596269 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE | Presenza di vizi - Eccezione di inadempimento parziale sollevata dal committente - Legittimità - Obbligo di pagare puntualmente i lavori esenti da vizi - Sussistenza - Obbligo di corrispondere gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento - Sussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - PAGAMENTO - IN GENERE
Nell'ambito di un contratto di appalto, l'eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicchè non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi, ed i relativi interessi di mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)