Sez. 1, Sentenza n. 1671 del 22/06/1951 (Rv. 882665 - 01)
VENDITA - VENDITA CON EFFETTI REALI - PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO - MOMENTO - POTERE DI FATTO SULLA COSA - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE - RINVIO CONSENSUALE DEL PASSAGGIO DEL POSSESSO - AMMISSIBILITÀ. VENDITA - VENDITA DI "GENUS" O DI COSE FUTURE - VENDITA DI COSE DETERMINATE - PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ - MOMENTO. VENDITA - VENDITA DI COSE DETERMINATE - RINVIO CONSENSUALE DELLA CONSEGNA DELLA COSA E DEL PAGAMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - INAMMISSIBILITÀ.
VENDITA - VENDITA CON EFFETTI REALI - PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO - MOMENTO - POTERE DI FATTO SULLA COSA - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE - RINVIO CONSENSUALE DEL PASSAGGIO DEL POSSESSO - AMMISSIBILITÀ. VENDITA - VENDITA DI "GENUS" O DI COSE FUTURE - VENDITA DI COSE DETERMINATE - PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ - MOMENTO. VENDITA - VENDITA DI COSE DETERMINATE - RINVIO CONSENSUALE DELLA CONSEGNA DELLA COSA E DEL PAGAMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - INAMMISSIBILITÀ.
Nella vendita con effetti reali, una volta espresso il consenso sulla cosa e sul prezzo nelle forme prescritte, l'acquirente consegue immediatamente, e senz'uopo di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico, pur non trovandosi ancora in rapporto diretto con la cosa, mentre l'alienante, permanendo nel potere di essa, deve ritenersi, in difetto di pattuizioni contrarie e per un'interpretazione di buona fede dell'intenzione delle parti, divenuto un possessore nomine alieno o detentore a titolo precario. Da ciò non può però dedursi che col passaggio immediato della proprietà e del possesso giuridico della cosa siasi esaurita l'esecuzione del contratto ex parte venditoris, giacché questi resta ancora obbligato all'ulteriore definitivo trasferimento del potere di fatto sulla cosa, attraverso il quale si realizzano le finalità giuridiche ed economiche del contratto. La volontà dei contraenti può rimettere ad altro tempo, anche nelle vendite con effetti reali, il passaggio non della sola detenzione ma dello stesso possesso giuridico, limitando il trasferimento immediato alla sola proprietà. Nelle vendite che si atteggiano a contratti con soli effetti obbligatori, com'è delle vendite di cose di genere o di cose future, in quanto attribuiscono al compratore solo il diritto di avere in un secondo tempo la proprietà, la consegna, salvo che sia stata prevista altra Forma anteriore d'individuazione, fissa il momento in cui ha luogo il trapasso sia della proprietà, sia del possesso della cosa al compratore. Ma non altrettanto avviene nelle vendite di cose determinate, in cui l'acquisto della proprietà ha luogo automaticamente per effetto del semplice consenso ed in cui, quindi, la consegna attiene di regola al solo scopo conseguenziale ed accessorio della immissione in possesso del compratore. Nelle vendite con effetto reale immediato (vendite di cose determinate), in cui siasi convenuto il differimento della consegna della cosa e del pagamento del prezzo, benché la svalutazione monetaria possa determinare uno squilibrio tra le due fondamentali prestazioni, alienazione della proprietà della cosa e corrispettivo pecuniario, non può aver luogo la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta perché quell'evento, ancorché straordinario ed imprevedibile, non determina una onerosità eccessiva dell'unica prestazione ancora dovuta dal venditore, che è il trasferimento del possesso o addirittura della detenzione della cosa, mentre nessuna Rilevanza possono avere l'aumentato valore intrinseco della cosa stessa, già entrata nel patrimonio dell'acquirente, o il diminuito potere di acquisto del corrispettivo pecuniario ancora dovuto, il quale rappresenta l'equivalente della proprietà già ceduta e non del semplice conseguenziale possesso.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)