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Sez. 2, Sentenza n. 7876 del 04/08/1990 (Rv. 468584 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - VENDITA CON EFFETTI REALI - DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE O DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - SVALUTAZIONE MONETARIA - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ DA PARTE DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468584-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - VENDITA CON EFFETTI REALI - DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE O DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - SVALUTAZIONE MONETARIA - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ DA PARTE DEL VENDITORE - ESCLUSIONE.*

Nella vendita con effetto reale in cui sia convenuto il differimento della consegna del bene o del pagamento del prezzo, il venditore non può esperire l'Azione di risoluzione per eccessiva onerosità ove tra la data della stipulazione e quella della consegna sia intervenuta una notevole svalutazione monetaria, perché quell'evento, ancorché straordinario ed imprevedibile, non determina un'onerosità eccessiva dell'unica prestazione ancora dovuta dal venditore, che è il trasferimento del possesso o, addirittura, della detenzione della cosa, mentre nessuna Rilevanza possono avere l'aumentato valore della cosa stessa, già entrata nel patrimonio dell'acquirente o il diminuito potere di acquisto del corrispettivo pecuniario ancora dovuto, che rappresenta l'equivalente del trasferimento della proprietà - già avvenuto - e non del conseguenziale possesso. (V 3575/88, mass n 458888; (V 2415/67, mass n 329695; (V 1671/51, mass n 882665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)