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Sez. 1, Sentenza n. 7151 del 01/08/1997 (Rv. 506359 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA | Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Giudizio d'opposizione avverso la decisione dichiarante, nella fase sommaria, esecutiva la sentenza - Onere probatorio della parte richiedente in ordine al passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506359-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA

La parte che in applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804) chiede il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza resa in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione, ha l'onere, una volta che venga proposta opposizione avverso la decisione che nella fase sommaria ha dichiarato esecutiva la sentenza straniera, di produrre, anche nel giudizio d'opposizione, i documenti previsti dagli artt. 46 n. 1 ("una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità") e 47 n.1 ("qualsiasi documento atto a comprovare che secondo la legge dello Stato d'origine, la decisione è esecutiva a ed è stata notificata") della Convenzione. In mancanza dei suddetti documenti, la Corte d'appello deve ritenere la domanda sfornita di prova ed accogliere l'opposizione, senza poter ritenere superflua tale produzione in base alla presunzione che, essendo stata accolta nella fase sommaria l'istanza di esecuzione, la produzione dei documenti sia avvenuta in quella fase.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 46, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 47, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)